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Il Consiglio ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali :
·
statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti
salva l’ipotesi di cui all’art.48, comma 3, criteri
generali in materia di ordinamento degli uffici e dei
servizi.
·
Programmi, relazioni previsionali e programmatiche,
piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale
dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e
relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed
urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere
per dette materie.
·
Convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e
provincia, costituzione e modificazione di forme
associative.
·
Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli
organismi di decentramento e di partecipazione.
·
Assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di
istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
servizi, partecipazione dell’ente locale a società di
capitali, affidamento di attività o servizi mediante
convenzione.
·
Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione
della determinazione delle relative aliquote; disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei
servizi.
·
Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche
e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza.
·
Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei
prestiti obbligazionari.
·
Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e
servizi a carattere continuativo.
·
Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute,
appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio e che
non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque,
non rientrino nella ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza della giunta, del
segretario o di altri funzionari.
·
Definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei
rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge
In Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto,
partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e
alla verifica periodica dell’attuazione delle linee
programmatiche da parte del sindaco o del presidente
della provincia e dei singoli assessori.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al
presente articolo non possono essere adottate in via
d’urgenza da altri organi del comune o della provincia,
salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio
adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del
consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di
decadenza. |